TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 192.
(Politiche per la famiglia).

Art. 192.
(Politiche per la famiglia).

      1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dal comma 4 del presente articolo; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

      Identico.

      2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:

          a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni


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statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia;

          b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata;

          c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

      3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo per le politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

      4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 53 del 2000 è abrogato.

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